In caso di assegno falso, la banca è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu oculi. Secondo il giudizio del Palazzaccio, il bancario medio non è tenuto a mostrare qualità di eseprto grafologo. Questo è il contenuto della sentenza n. 20292, depositata il 4 ottobre 2011, con cui la terza sezione civile, conformandosi alla giurisprduenza sulla materia (ex multis Cass. Civ. sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066) ha stabilito che la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", sulla base di conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una banca che aveva pagato un assegno bancario di 277 milioni di vecchie lire che però recava una sottoscrizione apocrifa. Il tribunale aveva respinto la domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla corte d'appello perché la difformità della firma rispetto al campione depositato da correntista presso la banca all'atto dell'apertura del conto corrente, non era rilevabile attraverso un esame visivo del titolo. Per questo l'omesso rilievo non poteva essere imputato colpa.
Scarica il testo della sentenza 20292/2011
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