Con la sentenza n. 20299, depositata il 4 ottobre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ambito di una controversia sull'irrogazione della sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, se manca la contestazione del vigile, l'automobilista evita la multa ma deve pagarsi l'avvocato. Secondo il giudizio della seconda sezione civile, se l'agente lascia andare il trasgressore per non intralciare il traficco, la motivazione dell'agente verbalizzante sulla mancata contestazione immediata al trasgressore, asseritamente dettata dalla necessità di non intralciare il traffico veicolare, in particolar modo i mezzi del trasporto pubblico locale, risulta insufficiente tanto da legittimare l'accoglimento dell'opposizione proposta dall'automobilista ma non di per sé pretestuosa, tanto da rendere astrattamente controvertibili i fatti e, dunque, da indicare elementi idonei per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti. Nel caso esaminato dalla Corte un giudice di pace aveva accolto l'opposizione a un verbale di accertamento di un'infrazione stradale ed aveva ritenuto che il verbale fosse illegittimo in mancanza della contestazione immediata e di una motivazione insufficiente a giustificare la sanzione. La sentenza aveva anche disposto che non si dovesse provvedere sulle spese e la decisione era stata confermata anche in Appello.
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