La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20266 del 4 ottobre 2011, ha affermato che "in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese". In particolare, affermano i giudici di legittimità, nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che l'emolumento in questione aveva carattere continuativo, era stato percepito fino al momento del licenziamento e non era legato ad alcuna particolare posizione organizzativa nè a specifiche prestazioni da parte del lavoratore. Ciò rende irrilevante - si legge nella sentenza -, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata che, in quanto assente, il lavoratore non abbia potuto realizzare gli obiettivi ai quali il premio era collegato essendo l'assenza riconducibile ad una unilaterale e illegittima determinazione del datore di lavoro.
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