In liquidazione delle spese processuali (artt. 132 e 92, c.p.c), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20256, depositata il 3 ottobre 2011, ha stabilito che il giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa. In altre parole è illegittima la sentenza del giudice di merito con una evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa, senza una precisa giustificazione rispetto a tale decisione sulle spese di giudizio. La Corte ha così cassato con rinvio la decisione impugnata "essendo per un verso - hanno dichiarato i giudici di legittimità - la liquidazione manifestamente contrastante con la richiamata tariffa, attesa l'esiguità del valore della lite, e difettando, per altro verso, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione che consenta di ricostruire le ragioni per le quali il giudice ha provveduto nel senso criticato dal ricorrente".
Scarica il testo della sentenza 20256/2011
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