In tema di giuoco e scommesse, con la sentenza n. 20622, depositata il 7 ottobre 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che, in caso di perdita, non ha diritto alla restituzione del danaro, il soggetto che anticipa i soldi all'amico per delle giocate del lotto. Secondo il giudizio della Corte, infatti, il singolo contributo alle puntate comuni è un rapporto "privato" fra i giocatori: non opera dunque l'art. 1935 c.c. Secondo la ricostruzione della vicenda, una donna conveniva in giudizio una sua amica chiedendo la condanna al risarcimento del danno, in rimborso della metà della somma da essa anticipata per giocare la lotto sul numero ritardatario 14 sulla ruota di Genova, fra il settembre 2001 e il marzo 2002. La donna spiegava che la sua amica si era impegnata a dividere con lei in parti uguali l'importo delle giocate e dell'eventuale vincita e che essa aveva anticipato le somme delle puntate senza che il numero uscisse. Tuttavia nel marzo 2002 aveva abbandonato il gioco, divenuto troppo costoso. La sua amica aveva rifiutato di rimborsare la metà dei soldi spesi nelle scommesse negando che fosse intervenuto l'accordo ed eccependo in giudizio l'incoercibilità della pretesa promessa, ex art. 1933, trattandosi di debito di gioco. Dopo che il rigetto da parte dei giudici di merito delle pretese della "creditrice", la terza sezione civile, investita della questione, ha confermato tali decisioni spiegando che la regola di cui all'articolo 1935 c.c. non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti e avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali. Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise all'unico fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.
Consulta il testo della sentenza n.20622/2011
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