La sentenza della Consulta n. 240 del 15/7/2003 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli artt. 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Di conseguenza ha stabilito che non viola i principi del giusto processo l'apertura d'ufficio della procedura fallimentare. In particolare, se il tribunale acquisita nelle forme di legge la notizia di una situazione di fatto nella quale si profilano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. è tenuto ad aprire il procedimento per accertare la sussistenza degli anzidetti presupposti, senza avere alcuna discrezionalità al riguardo, essendogli del tutto preclusa dalla legge ogni valutazione di opportunità. In tale ipotesi, dunque, l'iniziativa officiosa non solo è lecita, ma è addirittura "doverosa", non meno che nelle specifiche ipotesi (sub 4.1.) di dichiarazione di fallimento d'ufficio previste dalla legge fallimentare.
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