In materia di truffa e prescrizione (artt. 129 c.p.p. e 640 c.p.), con la sentenza n. 36891, depositata il 13 ottobre 2011, la seconda sezione civile ha stabilito che se la prova dell'innocenza degli imputati non risulta evidente, anche se il reato di truffa è prescritto, devono essere confermate le statuizioni civili. Il caso esaminato dalla Corte si riferisce ad alcuni avvocati che avevano raggirato un cliente con il conseguente risarcimento del danno patrimoniale e morale in favore del cliente truffato. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla lettura delle 13 pagine della sentenza di legittimità, dopo la condanna in primo grado, la Corte di Appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati essendo il reato estinto per prescrizione. Il giudice territoriale di secondo grado, confermava, però le statuizioni civili. Su ricorso degli avvocati, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che laddove dalle risultanze processuali risulta tutt'altro che evidente la prova dell'innocenza degli imputati è inevitabile l'applicazione della causa estintiva di cui all'articolo 129 Cpp. Nonostante l'intervenuta prescrizione del reato, - ha aggiunto la Corte - devono essere confermate le statuizioni civili che prevedono il risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore della vittima di una truffa perpetrata ai suoi danni dagli avvocati che l'hanno rappresentata in un giudizio civile e che hanno fatto sottoscrivere alla cliente un patto di quota lite, all'epoca vietato, soltanto dopo il deposito della sentenza de qua, ponendo in essere un raggiro.
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