Anche se il destinatario di una notifica è andato a vivere in una casa per anziani la notifica può essere validamente eseguita presso la sua abitazione. Secondo il giudizio della Corte di Cassazione, (sentenza n. 21370, depositata il 15 ottobre 2011), il ricovero in una casa di riposo non implica in sé il trasferimento di domicilio perchè tale trasferimento richiede una scelta volontaria. Nella parte motiva della sentenza la sesta sezione penale ha spiegato che il domicilio individua il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto - non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari - che va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto dai quali, direttamente o indirettamente, risultino la presenza di tale complesso di rapporti in quel determinato luogo e il carattere principale attribuitogli dall'interessato, a prescindere dalla dimora o dalla presenza effettiva ivi dello stesso pertanto, al di ritenere verificatosi un trasferimento del domicilio, debbano risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all'altro del detto centro di riferimento dei complesso dei rapporti, sia l'effettiva volontà della persona d'operarlo. Gli Ermellini, cassando la sentenza di merito e rinviandola ai giudici territoriali per un nuovo giudizio, hanno così deciso il ricorso affermando il principio secondo il quale non può essere dichiarata automaticamente nulla la notifica ex articolo 303, comma 2, cpc effettuata all'indirizzo di casa dell'anziana che si è trasferita in una casa per anziani, ben potendo la destinataria conservare all'originario recapito il centro dei propri interessi specialmente laddove l'interessata abbia mostrato di avere contezza di precedenti comunicazioni effettuate al medesimo indirizzo.
Consulta il testo della sentenza n. 21370/2011
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