La Corte Costituzionale, con sentenza n.253 del 18 luglio 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale. Questa sentenza prende in esame le precedenti pronunce in materia e offre lo spunto per risolvere la più volte denunciata inadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono reati. Sul punto, i giudici della Corte, hanno concluso che, mentre solo il legislatore può provvedere al riordino del sistema delle misure di sicurezza e alla riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, la Corte ha il dovere di adempiere al più limitato compito di eliminare l'accennato automatismo, consentendo che, pur nell'ambito dell'attuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che l'ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall'altro lato.
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