In caso di azione per la revocatoria di un fondo patrimoniale, il creditore personale del singolo coniuge, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi. Lo ha ricordato la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 21494 depositata il 18 ottobre 2011) stabilendo che laddove i coniugi siano entrambi partecipi della costituzione del fondo no può che configurarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario. La vicenda ha avuto luogo dal ricorso proposto da un curatore fallimentare, la cui domanda era stata rigettata sia in primo che in secondo grado dai giudici territoriali. In sostanza, il curatore chiedeva la declaratoria di inefficacia di costituzione del fondo ex art. 2091 c.c. I giudici di legittimità, accogliendo in parte il ricorso del curatore, hanno spiegato che la natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita comportano che nel successivo giudizio promosso con l'azione revocatoria siano legittimati passivi entrambi i coniugi anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio. Del resto, a norma dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
Scarica il testo della sentenza 21494/2011
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