Sono valide le contravvenzioni inflitte quando si passa con il semaforo rosso anche se sul posto, al momento del fatto, non ci sono gli agenti. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione che ha convalidato una multa di 300 Euro inflitta ad un automobilista che aveva attraversato l'incrocio nonostante il semaforo rosso. La Cassazione (sentenza 21605/2011), nella parte motiva della sentenza, fa rilevare che per effetto della disciplina introdotta dal decreto legge 151 del 2003, "i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalita' di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalita' completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia". Nel caso esaminato da piazza Cavour l'automobilista a bordo di una Fiat Punto aveva attraversato un incrocio con semaforo rosso e si era visto recapitare una contravvenzione. La multa era stata già convalidata dai giudici di merito e l'automobilista aveva fatto ricorso alla suprema Corte spiegando che la contravvenzione era stata inflitta in assenza di agenti. La Cassazione nel respingere il ricorso ha evidenziato che "dalle fotografie prodotte scattate dal Comune con apparecchiatura 'T Red emergeva che il veicolo ebbe ad iniziare l'attraversamento quando il semaforo proiettava la luce rossa, e cio' era confermato dai dati cronometrici registrati dall'apparecchiatura". A nulla rileva, secondo la Cassazione, l'assenza di agenti sul posto perché "nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate".
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