L'errata indicazione della data del differimento della prima udienza di comparizione non determina automaticamente nullità se la parte ne viene a conoscenza. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 21960 depositata il 24 ottobre 2011) precisando che tale vizio di traduce in nullità laddove vada effettivamente a incidere sul diritto di difesa. La vicenda prende inizio da una sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in riforma della precedente decisione del Tribunale di Pordenone, ha rideterminato, riducendolo, la misura dell'assegno di mantenimento del genitore in favore del figlio naturale. Impugnando la decisione emessa in appello, il genitore aveva sostenuto di fronte ai giudici di legittimità la lesione del suo diritto al contraddittorio discendente dal fatto che l'udienza di prima comparizione era stata celebrata innanzi all'organo d'appello in un giorno (23 febbraio 2007) di rinvio dell'originaria udienza del 18 novembre 2005 fissata nell'atto di appello disposto dal giudice per l'udienza del 23 febbraio 2008. In sostanza, la causa era stata trattata un anno prima senza possibilità per il difensore di partecipare all'udienza né di costituirsi in tempo utile. Il ricorrente chiedeva quindi alla cassazione se in caso di rinvio d'ufficio della prima udienza di comparizione, l'appellato sia onerato della consultazione del Ruolo Generale degli Affari Civili, sì che se la data effettiva di trattazione sia precedente, il procedimento e la conclusiva sentenza siano affetti da nullità. Richiamando un principio consolidato già espresso dalla cassazione con le sentenze nn. 7488/1991, 13315/1999, 13163/2007), gli Ermellini hanno stabilito che il vizio dell'iscrizione della causa a ruolo, e in particolare quello che si risolve nell'errata indicazione della data del differimento della prima udienza di comparizione, non determina ex se nullità processuale, e resta sanato se la parte destinataria della notificazione dell'atto introduttivo, onerata dell'esame diligente dei suddetti registri, ne abbia comunque avuto conoscenza. Inficia di contro l'iscrizione e il conseguente procedimento se ha implicato violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio.
Scarica il testo della sentenza n. 21960/2011
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