Il nuovo disposto dell'art. 23 T.U. sostituisce la previgente normativa che prevedeva due modalità, oltre a quelle contemplate all'art. 22 T.U., per consentire l'ingresso sul nostro territorio ai cittadini stranieri in cerca di occupazione. La prima delle modalità era quella dello sponsor in base al quale soggetti pubblici o privati garantivano il sostentamento del cittadino straniero in Italia, in attesa che lo stesso trovasse un impiego lavorativo; in alternativa l'ingresso era condizionato alla dimostrazione di avere mezzi sufficienti per vivere in Italia per il periodo di tempo necessario alla ricerca di una occupazione. Con l'entrata in vigore della L. 189/2002 questa disciplina è stata abrogata. Si prevede infatti la possibilità di appositi programmi di attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine al fine dell'inserimento lavorativo mirato. Scopo della nuova previsione normativa è appunto, come detto sopra, sia l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato Italiano, che l'inserimento mirato nei settori produttivi italiani che operano nei paesi di origine. Viene prevista anche la possibilità di sviluppare attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine. Partecipare alla formazione ed istruzione costituisce titolo di prelazione nei settori di impiego ai quali si riferiscono le attività ai fini della chiamata tramite apposite liste, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. Al regolamento di attuazione è stata inoltre affidata la previsione di agevolazioni nei confronti di lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito detti corsi. Come accennato, il previgente art. 23 T.U. prevedeva l'ingresso e la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e con il fine dell'inserimento nel mercato del lavoro. Detto strumento consentiva l'ingresso regolare e controllato di cittadini stranieri già conosciuti da soggetti italiani o regolarmente presenti in Italia disposti a prestare garanzia. Ulteriore scopo della novella del 2002 è stato appunto quello, in un' ottica di maggior rigore, di limitare l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari privi di attuale ed immediata possibilità lavorativa. La novella del 2002 è stata oggetto di diverse critiche poiché la stessa limita l'ipotesi di ingresso basata "sulla garanzia della conoscenza personale". Vi sono infatti numerose proposte di legge che prevedono la reintroduzione, con le opportune modifiche, di questo istituto. Ritornando ai titoli di prelazione e alle connesse agevolazioni, bisogna sottolineare che i percorsi di formazione ed istruzione devono prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti il raggiungimento di un livello prestabilito, o livello soglia, nonché l'acquisizione di nozioni di tutela e sicurezza sul lavoro e di educazione civica, così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro del 22 marzo 2006. Non è previsto alcun onere a carico dei lavoratori che partecipano ai piani di formazione. Oltre agli obiettivi sopra descritti, l'articolo in esame si propone altresì di agevolare l'incontro fra la domanda e l'offerta, con la formazione dei lavoratori direttamente nel paese di origine con conseguente risparmio per l'impresa, che assumerà un lavoratore già formato e in possesso di una discreta conoscenza della lingua italiana. Inoltre sarà possibile fornire ai lavoratori le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro in modo da soddisfare il fabbisogno qualitativo di manodopera del sistema produttivo italiano. I cittadini stranieri che hanno preso parte ai programmi di formazione, come accennato, vengono iscritti in determinate liste tenute dal Ministero del Lavoro. Queste liste sono distinte per Paese d'origine e sono a disposizione dei datori di lavoro che potranno procedere con chiamate nominative o numeriche. Per le richieste numeriche nei settori di impiego corrispondenti alle attività formative i cittadini stranieri iscritti nelle liste con titolo di prelazione hanno la precedenza, con la sola eccezione del lavoro stagionale. Infatti il decreto flussi prevede delle quote per lavoro subordinato non stagionale riservate agli iscritti nelle liste. E' inoltre prevista l'estensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste. Non tutto ciò che è stato detto, però, è esente da critiche e perplessità. A mio avviso, è oltremodo evidente che, in assenza di specifiche disposizioni a garanzia del lavoratore, le attività di formazione svolte direttamente nel paese di origine, in certi casi, potrebbero trasformarsi in una sorta di preselezione, a basso costo, della mano d'opera da inserire nel mercato del lavoro italiano, facendo il largo ad azioni discriminatorie poco controllabili.
Autore: Marco Spena ( Vedi scheda di presentazione )
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