In materia di condominio, con sentenza n. 22361 depositata il 26 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile non cedere la quota millesimale dell'area condominiale quando si vende un immobile ad uso abitativo. Il chiarimento arriva dalla sesta sezione civile della Corte che ha deciso sul ricorso del del ricorso del proprietario un appartamento che, in primo grado, aveva chiesto l'accertamento della natura condominiale di un'area circostante il lato nord di un fabbricato. I giudici dell'appello, confermando la decisione emessa dal tribunale, precisavano che l'area in questione ha natura condominiale come risulta dall'atto, che peraltro al momento della vendita dell'appartamento sito al secondo piano sono stati espressamente limitati i diritti condominiali all'atrio ed all'impianto di riscaldamento, in tal modo escludendo ogni diritto di godimento dell'avente causa sull'altra area in questione. Su tale area quindi il ricorrente non gode di alcun diritto di comproprietà derivante dall'acquisto dell'appartamento condominiale, perché si tratta di bene suscettibile di godimento separato ed escluso dalla compravendita. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio "accessorium sequitur principale", alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all'edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative. Pertanto il condomino ben può escludere dal trasferimento dell'immobile a uso abitativo la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano costituita dal magazzino.
Consulta testo sentenza n. 22361/2011
Consulta testo sentenza n. 22361/2011
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