Con la sentenza 27 ottobre 2011, n. 1440, la Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di diritto del lavoro, il datore di lavoro può cedere la responsabilità per violazione delle norme infortunistiche solo delegando la conduzione e l'individuazione dei lavori a terze persone. La delega deve essere completa e non generica, ossia deve avere l'accettazione del delegato, la prova delle sue capacità tecniche e sopratutto dei suoi poteri d'intervento e di spesa e deve risultare da atto scritto recante data certa. In particolare è decisivo il rilievo che il soggetto delegato sia munito di poteri gestori che consentano di esercitare concretamente ed efficacemente le funzioni a lui affidate. In senso contrario la delega sarà documento vago e privo della concreta indicazione e predisposizione dei poteri occorrenti. Venendo meno queste accezioni la responsabilità sarà solo del datore di lavoro.
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