Secondo la circolare del 7 luglio 2006, Prot. n. 2570, sentito il Ministero della Solidarietà Sociale, il Ministero dell'Interno ha evidenziato i casi in cui è possibile cambiare datore di lavoro una volta richiesto il nulla osta. Queste le ipotesi: - Decesso del datore di lavoro; - Cessazione dell'azienda nelle more del rilascio del nulla osta. Nella prima ipotesi è prevista la possibilità del subentro, quale parte contrattuale, di un componente della famiglia del defunto, nel caso naturalmente di lavoro domestico. Nella seconda ipotesi dovrà subentrare una nuova azienda che a tutti gli effetti di legge rileverà l'azienda che originariamente aveva presentato la richiesta di assunzione, semprechè ci sia l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà. Il datore di lavoro subentrante dovrà presentare allo Sportello unico per l'immigrazione competente una nuova richiesta facendo riferimento alla istanza presentata precedentemente, seguendo la procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero. In tal caso lo Sportello unico provvederà alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti richiesti. E' prevista anche la possibilità di un permesso per attesa occupazione del periodo di sei mesi per il cittadino straniero che , una volta giunto in Italia, non venga più assunto dal datore di lavoro per mancanza di volontà da parte di quest'ultimo. Il consiglio che vorrei dare ai cittadini stranieri che si trovassero di fronte ad una delle ipotesi elencate, soprattutto nel caso di volontà contraria del datore di lavoro all'assunzione, è quello di evitare di sporgere querele presso gli uffici delle Questure. A ben vedere vi sono rimedi molto più semplici e veloci, che nella maggior parte dei casi possono porre rimedio ad una situazione solo in parte compromessa.
Autore: Marco Spena ( Vedi scheda di presentazione )
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