Niente risarcimento danni a chi si è visto sospendere illegittimamente la patente. O meglio il risarcimento va riconociuto solo se si domostra di aver subito un danno effettivo. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (seconda sezione civile sentenza n. 22508/2011) chiarendo che il danno non è in re ipsa ed è pertanto necessario che l'automobilista dia la dimostrazione di un effettivo pregiudizio. La vicenda è stata portata al vaglio della Suprema Corte dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Catanzaro con la richiesta di annullare una sentenza con cui un giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento danni ad un automobilista a cui era stata illegittimamente sospesa la patente di guida per due mesi. La sospensione era stata anche annullata con una sentenza che ne aveva accertato l'illegittimità. Nel ricorso si evidenziata tra le altre cose la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile dato che agli atti non vi erano prove sulle attività concrete eventualmente impedite dalla sospensione della patente. Nella sentenza si evidenzia che l'illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa pubblica non può bastare a far scattare il risarcimento dovendosi anche stabilire se c'è stato un evento dannoso, se questo evento sia qualificabile come ingiusto, se sia riferibile alla condotta della pubblica amministrazione e fosse ad essa imputabile non solo sulla base del dato oggettivo della illegittimità del provvedimento ma anche sotto il profilo della esistenza di elementi di colpa. Quindi, si legge nella parte motiva, "neppure essendo stati allegati dall' attore e preteso danneggiato - l' elemento soggettivo della P.A. ed i concreti profili di danno effettivamente patiti, non solo la sentenza che ha accolto la sua domanda è erronea per violazione dei surriferiti principi informatori della materia, ma si può pure senz'altro, decidendo la causa nel merito per la non necessita di ulteriori accertamenti di fatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriori deduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi anche al procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettare definitivamente la domanda nel suo complesso per difetto di allegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almeno dell'elemento oggettivo della fattispecie invocata integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione delle spese dell' intero processo".
Scarica il testo della sentenza 22508/2011
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