La Corte di Cassazione con ordinanza n. 23063, depositata il 7 novembre 2011, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento inflitto ad un lavoratore che aveva comunicato di non potersi recare al lavoro perché gli era stata ritirata la patente di guida a causa di "stato di ebbrezza" ed in quei giorni si trovava inserito nel turno settimanale di "reperibilità" per interventi urgenti al di fuori dell'orario di lavoro. La Corte d'Appello, condividendo la decisione del giudice di prime cure, aveva affermato che "l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative, che nella notte in questione non vi sono state chiamate che interessassero il turno di reperibilità, che lo stato di ebbrezza non può aver automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto, che anche per l'assenza di precedenti disciplinari del lavoratore la sanzione espulsiva doveva considerarsi eccessiva e non proporzionata alla gravità del fatto". I giudici di legittimità, respingendo il ricorso della datrice di lavoro, confermano la sentenza della Corte territoriale sottolineando che, pur essendo il fatto in sè oggettivamente grave, tale gravità andava rapportata alla circostanze e modalità, nonchè alle previsioni contrattuali, al fine di adeguare la sanzione anche con riferimento a fattispecie simili più o meno gravi ed alle conseguenti sanzioni. Inoltre - si legge nella sentenza - in base al ccnl era prevista una sanzione meno afflittiva, di quella irrogata nella fattispecie, per un comportamento sicuramente più grave (sanzione conservativa, dalla ammonizione scritta alla sospensione, per manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro) con la conseguente evidente sproporzione della sanzione irrogata nel caso di specie in relazione al grado di lesione delle norme contrattuali.
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