Anche il danno subito da una casalinga va risarcito sotto il profilo del mancato guadagno che consegue alla riduzione della capacità lavorativa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che il danno patrimoniale spetta alla casalinga così come spetta a qualsiasi altro lavoratore. Accogliendo il ricorso di una donna di catania che aveva subito un incidente mentre era a bordo del suo motorino la Corte fa notare che, per l'invalidità permanente, i giudici di merito avevano riconosciuto solo un danno morale e non invece cosiddetto danno patrimoniale. Ricorrendo in Cassazione la casalinga sosteneva che "non e' razionale ritenere che una invalidita' permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attivita' di casalinga". Con sentenza n. 23573/2011 la Terza sezione civile della Corte le ha dato ragione evidenziando che "e' ormai certo che il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che, come la casalinga, provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico". In sostanza basta che la casalinga dimostri che i danni permanenti subiti le hanno reso "piu' oneroso lo svolgimento del lavoro domestico" per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale al pari di ogni altro "lavoratore".
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