E' quanto stabilito in una recente ordinanza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, (Ordinanza del 2/7/2003 RG 794/97)
"L'equivocità e l'inconcludenza delle risultanze probatorie nell'azione di reintegrazione o manutenzione del possesso, non può che riverberarsi a sfavore del ricorrente, dal momento che su di lui incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda". E' quanto stabilito in una recente ordinanza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, (Ordinanza del 2/7/2003 RG 794/97). Il Giudice di merito ha aggiunto però che il "contrasto tra quanto dichiarato dagli informatori di parte ricorrente e quelli di parte resistente" deve essere insanabile, ovvero "non devono sussistere elementi per ritenere alcuni testimoni più credibili e attendibili degli altri, né tanto meno elementi, anche di carattere indiziario, in grado di far prevalere una tesi sull'altra".
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