Con sentenza n. 23543 depositata il 10 novembre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere esclusa l'inammissibilità dell'appello per inesistenza laddove la parte, secondo quanto risulta dalla procura rilasciata a margine della citazione, è rappresentata e difesa da alcuni avvocati mentre la notifica è richiesta da un altro legale quale domiciliatario, come si evince dalla relata. Secondo la ricostruzione della vicenda, con citazione, un uomo conveniva davanti al Tribunale di Ravenna un soggetto per ottenere il pagamento del residuo prezzo relativo ala vendita di un'imbarcazione 21 milioni di lire. Il convenuto resisteva affermando di avere già pagato, riconoscendo di dovere ancora pagare solo 5 milioni di lire. Con sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda, affermando che il convenuto non aveva provato il pagamento dell'intero prezzo. In secondo grado, l'appello del convenuto veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza, sul presupposto della sua inesistenza, dato che, come risultava dalla relata, la notifica era stata chiesta dal domiciliatario mentre, a norma dell'art. 137 comma 1 cpc le notificazioni sono eseguite su istanza di parte, cosicchè solo la parte personalmente o un suo difensore, sono legittimati a presentare la relativa istanza, non il domiciliatario, e non trattandosi di mera nullità, era irrilevante la costituzione dell'appellato, donde il passaggio in giudicato della sentenza. Accogliendo il ricorso dell'appellante, la Suprema Corte ha spiegato che deve essere esclusa l'inammissibilità dell'appello per inesistenza se la notifica è stata fatta dal solo domiciliatario. Appare infatti evidente la necessità di distinguere tra istante e richiedente la notifica, che può essere anche un presentatore od un'agenzia, e a maggior ragione il domiciliatario, e di non attribuire sanzioni processuali definitive e irreversibili ad una eventuale errata compilazione del modulo, quando dal tenore dell'atto si ricava il soggetto che ha dato impulso all'iniziativa, che non è solo l'atto materiale della richiesta di notifica ma, soprattutto, la predisposizione e redazione del documento da notificare.
Consulta testo sentenza n. 23543/2011
Consulta testo sentenza n. 23543/2011
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: