"La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione.". Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24135 del 17 novembre 2011, ha respinto il ricorso di uno pseudo-lavoratore avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni asseritamente di addetto alla sicurezza e allo scarico di bevande, sul rilievo che le prove documentali ed orali non erano state idonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto e neanche a provare la stessa esistenza di un rapporto di lavoro. La Suprema Corte precisa che nel caso di specie, il ricorrente contesta la valutazione dei dati probatori effettuati dal giudice e non, invece, l'erronea utilizzazione dei parametri idonei a desumere il carattere subordinato della prestazione e ciò in difformità dal principio di diritto sopra riportato.
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