Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, infatti, secondo il diritto comunitario dovrebbero essere in linea di principio vietati e, a differenza di ciò che accade nel nostro Paese, dovrebbero essere autorizzati soltanto in casi eccezionali, per un periodo limitato nel tempo e con carattere degressivo.
Alla luce di questi principi, sono compatibili con la normativa comunitaria soltanto gli aiuti concessi dopo il novembre 1995 che riguardano creazioni di posti di lavoro destinati ai giovani con meno di 25 anni, ai laureati fino a 29 anni compiuti e ai disoccupati da almeno un anno.
Negli altri casi l'Italia dovrà provvedere al recupero degli aiuti concessi illegittimamente, mentre le persone coinvolte potranno tentare di far valere le proprie ragioni presentando ricorso dinanzi al giudice nazionale, che sarà l'unico legittimato a decidere sulla compatibilità degli aiuti.
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