In tema di azione revocatoria, la capienza del patrimonio residuo del debitore in favore del creditore deve essere valutata all'epoca della disposizione dedotta in giudizio. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 23743, depositata il 14 novembre 2011) spiegando che può considerarsi ammissibile l'azione revocatoria solo se il danno sussiste all'atto della vendita di cui si chiede la revocatoria, essendo irrilevanti le altre azioni successive. Nella parte motiva della sentenza si legge che "il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore a offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione". Nella fattispecie esaminata dalla Corte i fideiussori solidali della M spa, proponeva l'azione revocatoria per sentire dichiarare l'inefficacia, nei loro confronti, della compravendita intercorsa tra una srl e un altro fideiussore (GG), in quanto la compravendita era stata posta in essere al fine di sottrarre garanzie patrimoniali. Infatti uno dei fideiussori, GG aveva sottratto buona parte dei propri beni personali vendendoli alla srl I. Deducendo di vantare ragioni di credito, in via di regresso, verso la condebitrice solidale, i fideiussori convenivano in giudizio GG e la società srl I per sentire dichiarare l'inefficacia, nei loro confronti, della compravendita tra loro intercorsa, avente ad oggetto vari appartamenti, un ufficio e tre box in Milano. Se in primo grado il Tribunale rigettava la domanda, la Corte di Appello invece, con sentenza, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava l'inefficacia, nei confronti degli appellanti principali, del contratto di compravendita tra GG e srl I. Avverso la sentenza, GG ha quindi proposto ricorso per Cassazione. Con riferimento al motivo di ricorso proposto da GG, la Corte spiega che "la censura si fonda sulla considerazione che i giudici di seconde cure avrebbero errato per aver trascurato che il momento, a cui va riferito l'eventus damni è quello dal quale deve derivare direttamente la lesione della garanzia patrimoniale, essendo invece irrilevanti le successive vicende del patrimonio del debitore. Tale censura merita accoglimento. Ed invero, occorre innanzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (…), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell'azione è richiesto il compimento di una atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 cod. civ. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l'esazione del credito. Ciò premesso, non è dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non hanno rilevanza. (Cass. n. 755/1969)".
Scarica il testo della sentenza n. 23743/2011
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