La Corte di Cassazione (Sent. 7358/2003) ha stabilito che "in tema di competenza territoriale, per le controversie in materia di lavoro, il quarto comma dell'art. 413 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1 legge n. 128 del 1992 e previdente, per le controversie concernenti i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., l'attribuzione della competenza al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante o del titolare di altri rapporti di collaborazione), introduce un foro esclusivo, non alternativo né concorrente con gli altri fori indicati dal medesimo art. 413". La conseguenza è che, precisa la Corte, "ove non sia possibile il collegamento suindicato, non è applicabile la disciplina speciale dettata dagli altri commi dell'art. 413 citato, ivi compresa la disposizione relativa alla inderogabilità della competenza, ma è applicabile la disciplina ordinaria, che può essere derogata per accordo tra le parti a norma dell'art. 28 cod. proc. civ."
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