Con la sentenza n. 24723, la Corte di Cassazione, in materia di gratuito patrocinio, ha stabilito che l'avvocato che svolga attività stragiudiziale in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio, non deve ricevere il compenso per l'attività prestata. Riceverà, come hanno precisato i giudici di legittimità, la liquidazione per l'assistenza alla transazione svolta in esecuzione del mandato alle liti. È questo il contenuto della sentenza della seconda sezione civile che ha rigettato il ricorso di un avvocato che richiedeva il compenso per l'attività stragiudiziale svolta. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte di appello di Torino, rigettava il reclamo proposto da un avvocato avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle competenze per l'attività stragiudiziale dal medesimo svolta quale difensore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. I giudici di merito avevano respinto l'istanza sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, il patrocinio a spese dello Stato è previsto per l'attività giudiziale e non pure per quella stragiudiziale. Avverso tale decisione, l'avvocato, proponeva ricorso per cassazione denunciando l'errore della Corte di appello laddove, a stregua di una interpretazione restrittiva e letterale della normativa richiamata, aveva ritenuto che il patrocinio a spese dello Stato avesse a oggetto soltanto l'attività giudiziale e ciò in contrasto con l'art. 24 Cost., che è attuazione del principio di uguaglianza e non tenendo conto che l'art. 124 del citato Decreto prevede che l'istanza di ammissione può essere chiesta anche quando il processo non pende.. Investita della questione la seconda sezione civile del Palazzaccio ha spiegato che il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell'art. 24 Cost.. Ed invero, l'onere posto a carico dello Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente non risulti manifestamente infondata, perchè altrimenti si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l'impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche. In particolare gli Ermellini hanno puntualizzato che il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione logico-sistematica dell'articolo 124 del decreto 115/02 impongono di escludere che possano essere liquidate all'avvocato le attività stragiudiziali svolte in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio a nulla rilevando in merito l'espressione "quando il processo non pende" ivi contenuta, che riguarda unicamente la possibilità di avvalersi del patrocinio per l'azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata.
Consulta testo sentenza n. 24723/2011
Consulta testo sentenza n. 24723/2011
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