In tema di contratto preliminare di compravendita e di esecuzione in forma specifica, non può essere considerato inadempiente il promissario acquirente che nell'ambito di un procedimento per esecuzione specifica non ha formulato offerta per il pagamento del prezzo se nel contratto si era prevcisto che il pagamento dovesse avvenire al momento del passaggio di proprietà. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24739, depositata il 23 novembre 2011. Secondo la Corte, infatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 Cc, l'offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente soltanto nell'ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell'intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito, dovendosi osservare che l'offerta della prestazione può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione. Qui sotto in allegato si riporta il testo integrale della sentenza della seconda sezione civile.
Consulta testo sentenza n. 24739/2011
Consulta testo sentenza n. 24739/2011
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: