La Corte di Cassazione (Sent. 7296/2003) ha stabilito che "gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo".
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