In caso di morte del lavoratore per patologia contratta in servizio i congiunti del lavoratore devono sicuramente provare che la morte è avvenuta a causa della malattia e devono provare che tra il lavoro svolto e la malattia sia intercorso un nesso di causalità, quanto meno in termini di concausalità. Ma l'onere a carico dei ricorrenti si ferma una volta raggiunto questo livello di prova. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26879 del 14 dicembre 2011, ha accolto il ricorso proposto dai congiunti di un lavoratore deceduto a causa di un "mesotelioma pleurico maligno epiteliode" annullando la sentenza della Corte d'Appello la quale affermava che, "nel caso in esame, se anche poteva ritenersi probabile che il lavoratore avesse contratto la malattia durante il lavoro, tuttavia non poteva dirsi provato che tale evento dovesse essere imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro. Ai ricorrenti incombeva provare che la mancata adozione di misure di prevenzione fosse imputabile a colpa del datore di lavoro il quale ne aveva consapevolmente ignorato la pericolosità, che avrebbe dovuto essere a lui nota secondo le conoscenze allora disponibili e la qualificata diligenza alla quale era tenuto. Quanto poi alla adozione di misure a protezione delle polveri da amianto finalizzate a tutelare il lavoratore contro la asbestosi, secondo la Corte occorre dare la prova non solo della omissione delle misure, ma anche delle loro efficacia preventiva rispetto a quello specifico rischio." La Suprema Corte, ricordando la disposizione dell'art. 2087 c.c. secondo cui "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro", precisa come tale norma non comporta una responsabilità di natura oggettiva, ma pone un obbligo a carico del datore di lavoro e conseguentemente la prova dell'adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è a carico del datore di lavoro. La Corte di merito - si legge nella sentenza - ha ritenuto probabile che il lavoratore abbia contratto il mesotelioma durante l'attività lavorativa, tuttavia ha rigettato l'appello perché "non può dirsi provato che tale evento debba essere imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro". Tale conclusione però - secondo i giudici di legittimità - non viene raggiunta sulla base di una analitica e motivata valutazione della prova acquisita nel processo, bensì in applicazione dei principi sull'onere della prova affermando che gravava sul lavoratore (in questo caso i suoi congiunti, essendo egli deceduto) non solo provare che la malattia fosse stata cagionata dall'ambiente di lavoro (prova che la Corte ritiene acquisita), ma anche che vi "sia stata colpa del datore per non avere adeguato il sistema di prevenzione secondo le conoscenze all'epoca disponibili circa la pericolosità dell'amianto". Quest'ultima affermazione, da cui deriva la decisione di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza di rigetto della domanda, viola le norme indicate nel ricorso per cassazione.
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