La Corte di Cassazione (Sent. 7716/2003) ha stabilito che ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole imporre l'onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia reso necessario il processo. Con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, spiega la Corte, "sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale".
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