Anche il "palo" ha un ruolo importante quando si compie un rapina e il suo contribuno non può essere considerato di minima importanza. E così la cassazione, in tema di applicazione delle attenuanti generiche, con sentenza 46588, depositata il 15 dicembre 2011, ha escluso l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione all'azione criminosa (art. 114 c.p.) per la condotta del coimputato di rapina aggravata (art. 628 c.p.) pure laddove quest'ultimo si sia limitato a fare prima da "palo" e poi da autista al complice che ha materialmente aggredito la vittima. Secondo gli Ermellini, infatti, è da escludersi che il ruolo svolto nell'azione criminosa possa ritenersi marginale dal momento che la condotta incriminata ha garantito prima il buon esito della rapina e poi l'impunità dei responsabili attraverso la fuga. Deve, parimenti, escludersi, nel caso di specie, la configurabilità delle attenuanti generiche, sul rilievo che i correi si sono limitati a offrire alla parte offesa il risarcimento del danno mentre avrebbero dovuto offrire spontaneamente la restituzione della somma rapinata che risulta invece recuperata dalle forze dell'ordine. La sentenza in oggetto è l'esito del ricorso di due malviventi che avevano derubato una farmacia, uno facendo il palo in modo da non interrompere l'azione criminosa del suo complice. La Cassazione, ha quindi precisato che, in merito al contributo del "palo", l'articolo 114 del codice penale (contributo di minima importanza), può applicarsi soltanto nell'ipotesi in cui il correo incide sul risultato finale dell'impresa criminosa in modo poco rilevante e dunque senza vere e proprie conseguenza pratiche: non è corretto, quindi affermare che la rapina si sarebbe comunque compiuta senza il contributo della sentinella dal momento che, invece, chi ha quel ruolo consente al complice di mettere a segno il colpo. Anche mettendosi alla guida dell'auto che serve per fuggire si compie un altro atto decisivo perché funzionale a garantire l'impunità dell'azione criminosa.
Consulta testo sentenza n. 46588/2011
Consulta testo sentenza n. 46588/2011
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