In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, con la sentenza n. 26730, depositata il 13 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate. L'onere di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, impone che nel motivo siano indicati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute. (cfr.: Cass. civ., sez. 2, 19 giugno 2009 n. 14455; Cass. civ., sez. 3, sent. 26 giugno 2007 n. 14744; Cass. civ., sez. 1, sent. 3 novembre 2005, n. 21325; Cass. civ., sez. 3, 9 aprile 2003 n 5581; Cass. civ., sez. 3, 9 ottobre 2001 n. 13417). In altri termini - ha ribadito la Cassazione - in sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo (Cass. civ., sez. 3, 27 ottobre 2005 n. 20904).
Consulta testo sentenza n. 26730/2011
Consulta testo sentenza n. 26730/2011
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