Rischia la sanzione disciplinare il notaio che redige troppi atti se non riesce a dimostrare di aver avuto il tempo effettivo di leggerli tutti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che è irrilevante il fatto che vi sia un ottimo supporto organizzativo del team di studio. L'avvertimento arriva dalla terza sezione civile (sentenza n. 28023 depositata il 21 dicembre scorso) che spiega come la fretta sia incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente se il tempo dedicato alla formazione dell'atto non è sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici di legittimità, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, aveva applicato a un notaio la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare (ex art. 47, co. 2, codice deontologico) per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione (comportamento desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti, sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti). La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza, revocava il provvedimento disciplinare, sottolineando la necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione. La struttura materiale dell'atto, aveva spiegato la Corte di Appello, non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata. Il Consiglio distrettuale notarile di Ancona, proponeva così ricorso per Cassazione. Investita della questione la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Consiglio, ha ribadito che "l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme. La L. n. 89 del 1913, art. 47 statuisce che il notaio indaga sulla volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è in questa fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, che emerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà e dell'adeguata trasposizione nel testo predisposto" (...) la frettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni. La corte di merito - ha conclusivamente affermato al Corte - non si è attenuta a tali principi, giacchè se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura dello stesso, cosicchè tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti, tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Nè il supporto organizzativo di studio del notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili".
Consulta testo sentenza n.28023/2011
Consulta testo sentenza n.28023/2011
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