Con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della "buona condotta" per l'iscrizione all'albo professionale (nella fattispecie degli psicologi) è un "ineludibile principio di carattere generale dell'ordinamento", al di là di specifiche previsioni dei singoli albi. È questo il contenuto della sentenza della terza sezione civile con cui è stato rigettato un ricorso contro il rigetto della richiesta di iscrizione all'albo professionale degli psicologi. La richiesta era stata respinta per mancanza del requisito della "buona condotta". L'Ordine degli Psicologi della Liguria aveva respinto la domanda di iscrizione di un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo, e tutto in contrasto con l'art. 7 della l. n. 56/1989 (ordinamento della professione di psicologo). Il professionista, con ricorso al Tribunale di Genova, impugnava il provvedimento, deducendo che l'Ordine non aveva il potere di sindacare l'intervenuta riabilitazione penale e che il reato di abusivo esercizio della professione non rilevava agli effetti di detto art. 7 della l. cit.). L'adito Tribunale di Genova con sentenza, annullava la delibera e dichiarava il diritto del professionista all'iscrizione all'albo professionale sulla base del fatto che il requisito della buona condotta non era previsto dall'art. 7 citato. La Corte di Appello, in secondo grado, accoglieva il reclamo dell'Ordine professionale. Investita della questione su ricorso del professionista, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso ha spiegato che "il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo degli psicologi in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari" ), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli artt. 7 e 26, comma 3, della legge n. 56/1989 ( riguardanti l'albo degli psicologi ) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell'art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata " sociale" della nostra Carta costituente, fondata, tra l'altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost."
Consulta testo sentenza n. 30790/2011
Consulta testo sentenza n. 30790/2011
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