"Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal consulente d'ufficio di primo grado, poiché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal Giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali". E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 558 del 17 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione con cui la Corte d'Appello accoglieva il gravame svolto dall'INAIL contro la decisione con la quale il locale Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore per la condanna alla corresponsione dell'indennizzo per inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso allorché, in qualità di operaio, si procurava una distrazione muscolare alla spalla sinistra nello sforzo di tirare e sollevare una pesante pezza di stoffa. La decisione della corte territoriale - affermano i giudici di legittimità - che ha escluso la sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile non presentando il lavoratore quadri morbosi strumentalmente obiettivabili, basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina - non è adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono, come nella specie, la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità. In particolare la Corte territoriale aveva escluso l'esistenza della causa violenta e del nesso eziologico tra evento e lesioni aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio secondo cui l'evento denunciato non era derivato da causa violenta, fortuita ed estrema, non configurandosi infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi di legge e non ritenendo di dover valutare postumi permanenti né relativo periodo di inabilità temporanea.
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