POSTA e RISPOSTA n.218 è lietissima di ospitare il contributo (pervenuto alle h.18:37 del 20 gen '12)dell'Avv. DAMIANO GRILLO sull'ultima nefasta novità dell'obbligatoria istanza di trattazione per i giudizi di impugnazione: "Condivido pienamente. Il legislatore anziché affrontare la causa vera della eccessiva durata dei processi civili escogita espedienti incivili, oltre che inutili tipo il Decreto Legge n.212 del 2011, il cui unico merito è quello di costringere l'avvocato ad una attività aggiuntiva con aggravi di costi per il cliente. Il legislatore è da anni che ci vessa con le sue riforme folli ed inutili, ma non ha il coraggio di affrontare di petto il problema. Se il legislatore vuole veramente risolvere il problema della lungaggine dei processi civili deve fare una sola cosa. Costringere i giudici a rispettare il secondo comma dell'art. 81 Disp. attuazione c.p.c. ed introdurre il principio che i termini processuali sono perentori anche per i giudici, prevedendo sanzioni disciplinari ed economiche nei confronti dei giudici che rinviino le cause a date superiori ai 15 giorni o al massimo a 30 giorni o depositino le ordinanze o le sentenze a distanza di mesi se non di anni dai termini fissati per legge, e non rispettato con la scusa che sono solo ordinatori. In assenza di queste semplici interventi, la Cassazione, in materia di legge Pinto
, continuerà a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni se il processo di Cassazione ha una durata superiore ad un anno, ma non ho mai visto che tale termine sia stato rispettato dai Giudici di Cassazione o di due anni per i giudizi di appello, come se non sapessimo che le Corti di Appello rinviano per la sola precisazione delle conclusioni ad oltre tre anni. Per non parlare poi dei giudizi di primo grado per i quali la Cassazione, sempre ai fini della legge Pinto, fissa una durata massima di tre anni; termine nel quale se va bene vendono fatte solo un paio di udienze. Avv. Damiano Grillo Via Italia 28 20900 Monza". - Grazie, caro Damiano. Ad multos annos! Preannuncio che domattina pubblicheremo un ulteriore intervento dell'Avv. DAMIANO GRILLO, a mo' di seconda parte del pensiero oggi sviluppato.
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