POSTA e RISPOSTA n.219 ospita un altro contributo, una seconda parte in sostanza, dell'Avv. DAMIANO GRILLO, pervenutoci alle h.18:43 del 20 gen '12. A Te la parola, Damiano: "Al peggio non c'è mai fine. Il Governo Berlusconi ha concluso la sua produzione legislativa in materia di giustizia con la "perla" inserita con l'art. 26 della L. 12.11.2011, meglio nota con il nome di Legge di stabilità 2012. E' difficile immaginare la relazione tra la materia di stabilità delle finanze pubbliche con detto articolo titolato "Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello". Con tale norma il legislatore aveva posto a carico delle cancellerie della Corte di Cassazione l'ulteriore e gravoso onere di avvisare le parti costituite nelle cause promosse avanti a detto giudice prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 "dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2". E cioè le cause sarebbero state ritenute rinunciate "se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso". Lo stesso onere e le medesime conseguenze ha imposto per quanto riguarda le cause pendenti avanti le Corti di appello da "oltre due anni prima della data di entrata in vigore" di tale Legge. In concreto il legislatore anziché fare pronunciare le sentenze per concludere i processi sperava nella dimenticanza o nella distrazione degli avvocati per cancellare le cause. Evidentemente il legislatore ha così poca fiducia degli Italiani e ritiene che i cittadini si divertano a spendere soldi e giochino a fare impugnazioni proponendo appello avverso le sentenze dei Tribunali o ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Corti d'Appello. Il Governo Monti in materia di Giustizia non è stato da meno. La sua prima "perla" in materia è stato l'art. 14 del Decreto Legge 212 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2011 ed entrato in vigore il giorno successivo. Con tale articolo in Governo ribalta la disposizione del predetto articolo 26. Elimina l'onere a carico delle cancellerie sgravandole dell'onere di avvertire le parti e va subito al sodo. Stabilisce che "le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." Così il Governo Monti spera di avere maggiori possibilità di raggiungere l'obiettivo di ridurre il numero delle cause pendenti. Confida che le parti ed i loro avvocati, non più avvertiti dalle Cancellerie delle Corti di Appello e della Cassazione, si dimentichino di trasmettere la nuova istanza facendo scattare la presunzione del venir meno dell'interesse alla trattazione della causa sperando così di ridurre il contenzioso civile. Solo che questa norma mal si concilia con l'intento, dichiarato in una precedente dichiarazione, del nuovo ministro della Giustizia, Avv. Severino, di voler ridurre la durata dei processi. Infatti il Sig. Ministro si è premurato di inserire nell'articolo una nuova disposizione secondo la quale il termine di sei mesi entro il quale le parti debbono depositare l'istanza per il prosieguo della causa non si conta ai fini della durata del processo ai sensi della legge Pinto per non aggravare gli oneri di risarcimento a carico dello Stato per il ritardo nel rendere giustizia, ma si è dimenticato di inserire in detto articolo una norma che imponga una data certa per la definizione dei processi per i quali è stata presentata l'istanza. Se effettivamente il Ministro Severino vuole ridurre la durata dei processi deve fare una cosa semplicissima. Fare rispettare ai Giudici la "sconosciuta", benchè vigente, disposizione del secondo comma dell'art. 81 delle Disp. di Attuazioni del Codice di Procedura Civile che impone al Giudice di non superare, tra un'udienza e l'altra nello stesso processo, l'intervallo di 15 giorni salvo "speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento" e imporre sanzioni disciplinari per il Giudice che disattende detta disposizione. E' assolutamente inaccettabile che avanti le Corti di Appello tra un'udienza e l'udienza, con particolare riferimento a quella di prima comparizione delle parti e quella di precisazione delle conclusioni, in molte Corti di appello (a me sono note quelle di Milano e di Roma), l'intervallo varia tra i due ed i tre anni superando così il termine oltre il quale scatta il diritto al risarcimento danni per la eccessiva durata dei processi secondo la Legge Pinto oppure che per i pignoramenti presso terzi l'udienza di prima comparizione fissata dall'avvocato venga postergata di un anno come succede normalmente al Tribunale di Milano. Avv. Damiano Grillo". - Ho voluto dare spazio ancora a Damiano per imprimere completezza all'intervento già svolto nella puntata precedente (n.218) di questa rubrica di servizio.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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