Non si configura il reato di diffamazione nell'ipotesi in cui al telefono ci si sfoghi di ogni risentimento verso una persona o vengano utilizzate, contro di lei, parole pesanti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. 32689/2003), precisando che il reato di diffamazione richiede, quale requisito indispensabile per la sua configurabilità, che la divulgazione del fatto offensivo avvenga, qualunque sia il mezzo utilizzato, quanto meno, nei confronti di due persone. Con questa decisione i Giudici del Palazzaccio hanno assolto, con formula piena, una donna che per ben tre mesi aveva tempestato di telefonate, giorno e notte, la presunta amante di suo marito.
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