La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2003 del 13 febbraio 2012, ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore in malattia, assente alle visite domiciliari di controllo e che invia i certificati medici oltre il termine previsto. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dal dipendente - che in entrambi i primi gradi di giudizio si era visto respingere la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli -, precisa che la motivazione della Corte territoriale, che ha affermato come il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore dimostrava la sua "pervicace volontà intenzionalmente mirata a pregiudicare l'interesse datoriale ad esser posto in condizione di effettuare un'adeguata verifica dello stato di malattia del dipendente assente" e quindi idoneo ad incrinare il vincolo fiduciario, appare persuasiva e coerente con i dati processuali. La Corte di appello - evidenziano i giudici di legittimità - con motivazione congrua e logicamente coerente ha valutato il comportamento tenuto dal ricorrente di tale gravità da ledere il vincolo fiduciario tra le parti stante la reiterazione dei fatti in un breve arco di tempo e l'assenza di credibili giustificazioni da parte del lavoratore.
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