È legittimo il sostentamento, sia pur ridotto, da parte dell'uomo nei riguardi della ex moglie e del figlio, in virtù delle precarie condizioni economiche della donna, la quale presta servizio presso un call center percependo solo tre euro l'ora. Questo il contenuto della sentenza 2275, depositata il 16 febbraio 2012, con cui la Corte di Cassazione, un procedimento di separazione giudiziale, ha rigettato il ricorso di un uomo che si doleva dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie e del figlio. In particolare, l'uomo aveva lamentato la violazione dell' art. 156 c. c., 115, 116 c.p.c.. Secondo l'ex marito, la Corte d'appello aveva ridotto l'assegno di mantenimento della moglie sul presupposto dell' insufficienza dei redditi di questa a consentirle un adeguato tenore di vita, mancando di considerare la sua capacità reddituale, l'utilità conseguita dall'assegnazione a titolo gratuito della casa coniugale e il suo stato di malattia. Rigettando il ricorso dell'uomo, la Corte ha spiegato che la Corte di merito "ha adeguatamente motivato circa le condizioni economiche della moglie, con riferimento all'istruttoria espletata, dalla quale è emerso che essa ha difficoltà a reperire un'occupazione adeguatamente remunerativa, percependo attualmente una retribuzione di tre euro l'ora da un "call center", a fronte di un reddito del ricorrente, netto annuo, di euro 21.345,00 nel 2003, 23.497,00 nel 2004 e 24.207,00 nel 2005".
Consulta testo sentenza n. 2275/2012
Consulta testo sentenza n. 2275/2012
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: