In materia di locazione, con sentenza n. 2084, depositata il 14 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche quando l'immobile oggetto di locazione è stato rilasciato l'immobile, non cessa la materia del contendere se persiste l'interesse del locatore alla risoluzione del contratto per grave inadempienza del locatore. I giudici della terza sezione civile, nella parte motiva della sentenza, hanno spiegato che "nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza dell'indennità di avviamento". Il caso arrivato all'attenzione dei giudici di Piazza Cavour nasce dall'impugnazione di una sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per avvenuto rilascio dell'immobile, in relazione ad una domanda di risoluzione per morosità di locazione ad uso diverso, proposta dal locatore nei confronti del conduttore. Pertanto, la Corte d'appello condannava il conduttore alla corresponsione di € 4.063,40 per la differenza dovuta all'aggiornamento istat fra i canoni dovuti e quelli corrisposti. Ma il locatore, con ricorso incidentale, eccepiva l'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto, pur essendo stato rilasciato l'immobile, permaneva il suo interesse ad una pronunzia giudiziale. Ritenendo fondato il motivo su cu si basava il ricorso incidentale e rigettando quello principale proposto dal locatore, la Corte ha quindi annullato la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito, ha dichiarato risolto per morosità il contratto, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile, ribadendo che, se c'è una grave inadempienza da parte del locatore, non cessa la materia del contendere. Da questa pronuncia infatti potrebbero derivare effetti al locatore favorevoli come, ad esempio, la non debenza dell'indennità di avviamento.
Consulta testo sentenza n. 2082/2012
Consulta testo sentenza n. 2082/2012
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: