Anche in caso di semplici disservizi in vacanza, si può avere diritto al risarcimento dei danni. È quanto afferma la Corte di Cassazione specificando che la regola del risarcimento danni da vacanza rovinata vale anche se una parte dei servizi acquistati con una tessera club sono stati venduti a prezzo forfettario. La decisione è della terza sezione civile della corte (sentenza n. 3256/2012) che ha dato ragione ad una coppia di vacanzieri che aveva acquistato un soggiorno di due settimane in un villaggio turistico. I due malcapitati turisti avevano anche acquistato una tessera club con la quale avrebbero dovuto poter usufruire di vari servizi come la spiaggia attrezzata, la piscina, l'animazione e un mini club per i bambini.
Ma le cose non sono andate proprio per il verso giusto perché i due vacanzieri hanno trovato una spiaggia angusta e con tante barche li posteggiate che rendevano una zona poco balneabile. E non solo, l'intrattenimento si era dimostrato poco professionale e il personale poco competente.
Inizialmente sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano rifiutato le richieste di risarcimento da vacanza rovinata. I giudici di merito in particolare avevano ritenuto che i due vacanzieri avevano scelto un villaggio di un livello "non di eccellenza" e che, in ogni caso, i disservizi lamentati altro non erano che "mere facilitazioni accessorie al soggiorno non autonomamente valutabili rispetto all'alloggio essendo esclusivamente destinati ad un godimento piu' intenso del servizio del villaggio".
Ribaltando il duplice verdetto la corte di cassazione ha evidenziato che "la spiaggia attrezzata, il miniclub, la piscina e l'animazione..." non sono soltanto degli "accessori all'alloggio" ma debbono considerarsi "strettamente funzionali alla finalita' turistica. Finalita' che il consumatore, al momento della stipulazione del contratto, persegue ed e' determinante nella scelta di un albergo strutturato come villaggio turistico, caratterizzato dalla prestazione di servizi aggiuntivi alla ospitalita' e ai suoi tradizionali e convenzionali accessori, piuttosto che un altro".
Ma le cose non sono andate proprio per il verso giusto perché i due vacanzieri hanno trovato una spiaggia angusta e con tante barche li posteggiate che rendevano una zona poco balneabile. E non solo, l'intrattenimento si era dimostrato poco professionale e il personale poco competente.
Inizialmente sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano rifiutato le richieste di risarcimento da vacanza rovinata. I giudici di merito in particolare avevano ritenuto che i due vacanzieri avevano scelto un villaggio di un livello "non di eccellenza" e che, in ogni caso, i disservizi lamentati altro non erano che "mere facilitazioni accessorie al soggiorno non autonomamente valutabili rispetto all'alloggio essendo esclusivamente destinati ad un godimento piu' intenso del servizio del villaggio".
Ribaltando il duplice verdetto la corte di cassazione ha evidenziato che "la spiaggia attrezzata, il miniclub, la piscina e l'animazione..." non sono soltanto degli "accessori all'alloggio" ma debbono considerarsi "strettamente funzionali alla finalita' turistica. Finalita' che il consumatore, al momento della stipulazione del contratto, persegue ed e' determinante nella scelta di un albergo strutturato come villaggio turistico, caratterizzato dalla prestazione di servizi aggiuntivi alla ospitalita' e ai suoi tradizionali e convenzionali accessori, piuttosto che un altro".
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