Con sentenza n. 2363, depositata il 17 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il condominio non può essere ritenuto corresponsabile per le infiltrazioni d'acqua in danno di un condomino per il semplice fatto di aver concordato con un impresa il periodo dell'anno in cui fare lavori sulle parti comuni. Nel caso esaminato dalla Corte il condominio aveva semplicemente concordato con un impresa di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione in autuno, periodo notoriamente piovoso. I lavori dovevano essere eseguiti sul terrazzo condominiale e la stagione non troppo favorevole aveva determinato infiltrazioni ai danni di uno dei condomini. Secondo la Cassazione di quelle innfiltrazioni risponde solo l'impresa che ha il dovere di adottare tutte le cautele necessarie per svolgere lavori di ristrutturazione in qualsiasi periodo dell'anno.
I giudici di piazza Cavour ricordano che in materia di appalto l'appaltatore svolge un'attività che conduce al compimento dell'opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio," apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato". È per questo che, di regola, solo l'appaltatore si deve ritenere responsabile dei danni derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera. Questo principio può trovare delle eccezioni quando si ravvisano a carico del committente delle specifiche violazioni come ad esempio il fatto di aver tralasciato ogni tipo di sorveglianza nella fase esecutiva oppure quando il danno gli sia addebitabile per "culpa in eligendo" avendo affidato l'opera ad un'impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative o, quando l'appaltatore in base al contratto o nel concreto svolgimento del contratto sia stato un semplice esecutore di ordini del committente che in tal modo lo ha privato della sua autonomia, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di eseguire il contratto o abbia concordato singole fasi modalità esecutive dell'appalto.
Consulta testo sentenza n. 2363/2012
I giudici di piazza Cavour ricordano che in materia di appalto l'appaltatore svolge un'attività che conduce al compimento dell'opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio," apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato". È per questo che, di regola, solo l'appaltatore si deve ritenere responsabile dei danni derivanti a terzi nell'esecuzione dell'opera. Questo principio può trovare delle eccezioni quando si ravvisano a carico del committente delle specifiche violazioni come ad esempio il fatto di aver tralasciato ogni tipo di sorveglianza nella fase esecutiva oppure quando il danno gli sia addebitabile per "culpa in eligendo" avendo affidato l'opera ad un'impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative o, quando l'appaltatore in base al contratto o nel concreto svolgimento del contratto sia stato un semplice esecutore di ordini del committente che in tal modo lo ha privato della sua autonomia, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di eseguire il contratto o abbia concordato singole fasi modalità esecutive dell'appalto.
Consulta testo sentenza n. 2363/2012
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