La Corte di Cassazione, con ordinanza 3117 del 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore che chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello la quale, confermando la decisione del Tribunale, riteneva non adempiuto l'onere di allegazione delle circostanza di fatto. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte ha come protagonista un lavoratore che subiva un infortunio mentre si recava, dalla sua città al luogo di lavoro, con il suo ciclomotore, con una scelta impostagli dalla inadeguatezza dei collegamenti pubblici tra le due cittadine. I Giudici di merito rigettavano la domanda del lavoratore, nei confronti dell'INAIL, ritenendo che egli non avesse adempiuto l'onere di allegazione delle circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici che collegano le due città, limitandosi a chiedere prova sulla "inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto"; non ammessa quindi la prova per la sua genericità e perché non concerneva fatti, ma valutazioni. Il lavoratore affermava che il giudice di merito avrebbe così "violato l'art. 2967 cc nel punto in cui ha deciso la controversia senza esperire l'utilizzo dei doveri istruttori cui è chiamato il giudice del lavoro". Non la pensano così i giudici di legittimità secondo cui la prospettazione del lavoratore è manifestamente infondata, perché "il giudice del lavoro non è tenuto ad esercitare i poteri istruttori in situazioni in cui il problema non è quello di completare un quadro probatorio insufficiente, ma di colmare una lacuna che concerne la mancata allegazione di circostanze di fatto decisive per la definizione della controversia."
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