Secondo quanto dispone l'articolo 91 del codice di procedura civile il giudice, con la sentenza che chiude il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte. Il principio della soccombenza, però, spiega la Corte di Cassazione, va intesa nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese legali. Quando però ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se si debba o meno procedere alla compensazione delle spese. Il chiarimento arriva dalla Seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3595/2012) che ha esaminato il caso di una sentenza resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione era stata accolta ma solo in parte e l'opponente era stato comunque condannato a pagare una somma di denaro a creditore sia pur inferiore a quella originariamente richiesta. A fronte di un esito non completamente vittorioso dell'opposizione il giudice aveva condannato l'opponente al pagamento di una parte delle spese processuali avendo considerato che vi era stata una prevalente soccombenza dell'opponente.
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