Nel valutare la gravità dell'inadempimento di una delle parti per decidere in merito alla risoluzione di un contratto che prevede prestazioni corrispettive (nella fattispecie una compravendita immobiliare) il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di una delle parti essendo questo un elemento che tiene il fondamento stesso della domanda. Nel compiere questa valutazione il giudice non deve considerare solo l'entità "oggettiva" dell'inadempimento ma considerare anche l'interesse che l'altra parte intende realizzare. In buona sostanza il giudice deve adottare un criterio capace di coordinare la valutazione sull'elemento "oggettivo" della mancata prestazione con gli elementi "soggettivi". Il chiarimento arriva dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n.3477/2012) che si è occupata di una richiesta di risoluzione di un preliminare di compravendita immobiliare. I giudici di merito avevano respinto la domanda sulla base della considerazione che la parte inadempiente aveva comunque versato una cospicua caparra ed era passato solo poco tempo tra la diffida ad adempiere e la richiesta di stipula del contratto definitivo. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto facendo notare che l'inadempimento non poteva considerarsi di scarsa importanza dato che andava ad incidere su obbligazioni essenziali e cioè la stipulazione entro una certa data e il pagamento del prezzo residuo.
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