Qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale e una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. È questo il contenuto della sentenza 2926, depositata il 27 febbraio 2012 con cui le Sezioni Unite Civili, hanno risolto, in favore del giudice italiano, un conflitto di giurisdizione tra il Comune di Milano e alcune banche straniere in merito alla stipula di alcuni contratti derivati. Secondo il massimo Consesso di Piazza Cavour, nella controversia che contrappone l'ente locale a una serie di grandi banche internazionali per un'operazione di ristrutturazione del debito che comprende strumenti derivati e che si assume dolosamente squilibrata fin dalla fase preliminare per contenere gli swap ingenti costi impliciti, il fatto che l'amministrazione abbia chiesto, in via principale, l'accertamento di una responsabilità extra-contrattuale delle banche convenute e, in via concorrente, l'accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza e "arranging", non può che comportare l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano in relazione a tutte le domande svolte dall'ente territoriale, intendendosi che il criterio di collegamento posto dall'articolo 5 n. 3 del Regolamento 44/2001/CE trova applicazione anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto, dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiato sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno.
Consulta testo sentenza 2926/2012
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