"In materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.". E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9173 del 2012, ha altresì affermato che nel caso di specie (un datore di lavoro, aveva consentito, anche per scarsa informazione, che l'operaia provvedesse alla rimozione di rolle sui tamburi della macchina denominata "filatoio ad anelli", mentre era in moto e senza presidi idonei per intervenire a tale finalità, così determinando l'asportazione di due falangi della mano sinistra) non può attribuirsi ad un comportamento negligente della persona offesa la causa dell'incidente. Infatti, non solo l'operazione a macchina in movimento presso l'azienda era consentita, ma, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la lavoratrice ha subito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la macchina che gli ha procurato l'infortunio e che era priva di adeguati dispositivi di protezione. Pertanto "la circostanza che la persona offesa, presa dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza ed in adempimento di prassi aziendali, abbia avvicinato imprudentemente la mano agli organi in movimento della filatrice, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che le cautele omesse erano proprio preordinate ad evitare il rischio specifico (lesione alla mano sinistra) che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio.". Infondato, dunque, il ricorso del datore di lavoro, condannato in primo e secondo grado per il delitto di lesioni colpose in danno dell'operaia infortunata, ma rigettato solo agli effetti civili; infatti agli effetti penali la sentenza è annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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