La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3625 del 2012, ha affermato che, nell'ambito del rapporto di formazione e lavoro, qualora manchi qualsiasi tipo di addestramento finalizzato all'acquisto della professionalità da parte del lavoratore necessaria all'immissione nel mondo del lavoro, il contratto va considerato a tempo indeterminato. Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito, un lavoratore era stato adibito, dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di formazione lavoro, alla funzione di carrellista , "consistente nella guida di muletti per spostare prodotti finiti" e "non aveva ricevuto alcuna formazione né teorica né pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive". I Giudici di legittimità sottolineano che nel contratto di formazione e lavoro, "l'addestramento pratico, finalizzato all'acquisizione da parte dl lavoratore della professionalità necessaria all'immissione nel mondo del lavoro, costituisce parte integrante della causa del contratto stesso. In mancanza di tale indefettibile presupposto non è integrata la fattispecie del contratto di formazione e lavoro.". Infatti - prosegue la Suprema Corte - "il contratto di formazione e lavoro è un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l'obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all'acquisito della professionalità necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.".
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