La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, ha stabilito che lo straniero, con permesso di soggiorno e coniugato con un italiano, ha diritto alla pensione d'invalidità civile anche per il periodo antecedente alla cittadinanza. La Corte di Appello aveva accolto la domanda di una donna straniera nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. 118/71, ma solo a partire dalla data in cui la stessa era divenuta cittadina italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno. Accolto il ricorso della donna avverso tale sentenza che viene cassata e rinviata dalla Suprema Corte che, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 0187 del 2010 e n. 308/2008, sottolinea che il legislatore può "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta però che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.". Né - proseguono i Giudici di legittimità - contrariamente a quanto assunto dall'INPS, il diritto all'assegno è subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni.
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